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LEGGE 3 agosto 1949, n. 589

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1971)
Testo in vigore dal: 3-9-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  concessione  di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione
delle  opere  pubbliche  di  interesse  di  Enti locali, indicate nei
successivi   articoli,   e'   fatta  mediante  la  corresponsione  di
contributi  costanti  per  trentacinque anni nella misura fissata per
ciascuna categoria di opere.
  Gli   Enti  locali  dell'Italia  meridionale  ed  insulare  possono
chiedere,   in   sostituzione   delle  norme  della  presente  legge,
l'applicazione  delle  disposizioni  legislative particolari per tali
regioni,  che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se
ne  e'  cessata  l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti
relativi.
  A  questo  fine negli stati di previsione della spesa del Ministero
dei  lavori  pubblici,  successivi all'esercizio finanziario 1949-50,
sara' provveduto ai rispettivi stanziamenti.