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LEGGE 29 luglio 1949, n. 494

Miglioramenti economici al clero congruato.

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Testo in vigore dal:  26-8-1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213, 1 aprile 1947, n. 272, e 22 gennaio 1948, n. 44, viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.