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LEGGE 29 luglio 1949, n. 494

Miglioramenti economici al clero congruato.

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Testo in vigore dal: 26-8-1949
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua
attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute
nel  regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi
22  marzo  1945, n. 213, 1 aprile 1947, n. 272, e 22 gennaio 1948, n.
44, viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.
  Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale
misura  degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese
di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonche'
degli  assegni  spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio
contemplati  dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929,
n. 848.