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LEGGE 12 luglio 1949, n. 440

Deroga all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario.

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Testo in vigore dal:  12-8-1949
La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ai concorsi banditi da parte del Ministro per la grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purché abbiano a suo tempo presentato domanda documentata di partecipare al concorso bandito con decreto Ministeriale 22 ottobre 1941 o non abbiano potuto presentarla per essersi trovati nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1949

EINAUDI Da GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli - GRASSI