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LEGGE 12 luglio 1949, n. 440

Deroga all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario.

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Testo in vigore dal: 12-8-1949
La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai concorsi banditi da parte del Ministro per la grazia e giustizia
per  i  posti  da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio
decreto  6  gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso
dei  requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purche' abbiano a
suo  tempo  presentato domanda documentata di partecipare al concorso
bandito con decreto Ministeriale 22 ottobre 1941 o non abbiano potuto
presentarla  per  essersi trovati nelle condizioni previste dal regio
decreto 6 gennaio 1942, n. 27, art. 1.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 luglio 1949

                               EINAUDI

                                                  Da GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli - GRASSI