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LEGGE 14 maggio 1949, n. 251

Adeguamento della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  12-6-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, prevista dal decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 220, è stabilita, nelle seguenti misure annue:
Celibi Ammogliati
Ispettori generali.. grado 4° L. 120.000 L. 144.000 Questori e Ispettori
generali........... " 5° " 112.800 " 136.800 Vice questori....... " 6° " 101.000 " 125.600 Commissari capi..... " 7° " 88.000 " 107.200 Commissari.......... " 8° " 82.000 " 101.200 Commissari aggiunti. " 9° " 72.800 " 84.800 Vice commissari..... " 10° " 54.400 " 66.400 Vice commissari ag-
giunti............. " 11° " 51.440 " 57.200 Volontari........... " 49.440 " 55.200