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LEGGE 14 maggio 1949, n. 251

Adeguamento della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 12-6-1949
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  di  servizio  speciale  spettante  ai  funzionari  di
pubblica  sicurezza,  prevista dal decreto legislativo 1 aprile 1947,
n. 220, e' stabilita, nelle seguenti misure annue:
                                                 Celibi    Ammogliati

Ispettori generali..        grado 4°          L. 120.000   L. 144.000
Questori e Ispettori
 generali...........          "   5°          "  112.800   "  136.800
Vice questori.......          "   6°          "  101.000   "  125.600
Commissari capi.....          "   7°          "   88.000   "  107.200
Commissari..........          "   8°          "   82.000   "  101.200
Commissari aggiunti.          "   9°          "   72.800   "   84.800
Vice commissari.....          "  10°          "   54.400   "   66.400
Vice  commissari ag-
 giunti.............          "  11°          "   51.440   "   57.200
Volontari...........                          "   49.440   "   55.200