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LEGGE 29 aprile 1949, n. 221

Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1972)
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Testo in vigore dal:  14-4-1968
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Art. 20


Sono aumentati in ragione del 60 per cento:
1° le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti sui Comuni, sulle Province e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 791;
2° le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi al carico dello Stato o della Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;
3° le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 400 per cento;
4° le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi;
5° le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;
6° le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995;
7° le quote di pensione a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1 che non sono soggette a nuova liquidazione giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12.
Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo.
Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, e dell'art. 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse stato attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani. (1)(3)(4)(5)
((6))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 maggio 1951, n. 307 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40%."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento."
Ha altresì disposto (con l'art. 34) che le suddette modifiche hanno effetto dal 1 luglio 1951.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono aumentati del 40 per cento."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 11 luglio 1956, n. 734 nel modificare l'art. 28, comma 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, ha disposto (con l'art. 6) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, già liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura del sei per cento con effetto dal 1 luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1 luglio 1958."
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 18 marzo 1968, n. 249 nel modificare l'art. 28, comma 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1 marzo 1968, in ragione del 65 per cento."