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LEGGE 6 aprile 1949, n. 168

Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane.

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Testo in vigore dal:  19-5-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni rimborsabili, entro il limite massimo di lire 900 milioni, per provvedere all'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane.
Le anticipazioni concesse saranno rimborsate dalla società in venti anni a decorrere dal 1 gennaio 1951, in altrettante annualità posticipate, comprensive degli interessi nella misura del 5 per cento.