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LEGGE 6 aprile 1949, n. 168

Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane.

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Testo in vigore dal: 19-5-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere alla Societa'
italiana   per  le  strade  ferrate  del  Mediterraneo  anticipazioni
rimborsabili,  entro  il  limite  massimo  di  lire  900 milioni, per
provvedere  all'acquisto  di nuovo materiale rotabile per l'esercizio
delle ferrovie calabro-lucane.
  Le  anticipazioni  concesse  saranno  rimborsate  dalla societa' in
venti  anni a decorrere dal 1 gennaio 1951, in altrettante annualita'
posticipate,  comprensive  degli  interessi  nella  misura  del 5 per
cento.