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LEGGE 26 marzo 1949, n. 163

Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-5-1949

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla, facoltà di opzione, fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione, riconosciuta con detto comma al personale che l'Associazione italiana della Croce Rossa e l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta possono tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946 per la gestione dei servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.