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LEGGE 26 marzo 1949, n. 163

Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-5-1949
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla,
facolta'  di  opzione,  fra trattamento assicurativo e trattamento di
pensione,   riconosciuta   con   detto   comma   al   personale   che
l'Associazione  italiana  della  Croce  Rossa  e  l'Associazione  dei
Cavalieri  italiani  del  Sovrano  Militare  Ordine  di Malta possono
tenere  in  servizio,  dopo  il  15  aprile  1946 per la gestione dei
servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945
e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.