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LEGGE 8 marzo 1949, n. 75

Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

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Testo in vigore dal:  23-3-1949

Art. 9

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile


I redditi derivanti dall'esercizio delle navi di nuova costruzione ammesse a godere dei benefici della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per i primi tre anni dalla data di entrata in effettivo esercizio delle navi.