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LEGGE 8 marzo 1949, n. 75

Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

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Testo in vigore dal:  23-3-1949

Art. 26

Finanziamenti speciali


Al proprietari di navi mercantili non superiori a 150 tonnellate di stazza lorda, perdute per causa di guerra e che costituivano per i proprietari stessi l'unico mezzo di lavoro non ancora sostituito, potrà essere concesso, per la costruzione di una nuova unità dello stesso tipo, che sia ammessa a termini dell'art. 2 ai benefici del capo II della presente legge, uno speciale finanziamento per un ammontare non superiore al costo presunto della, nuova costruzione, ridotto dell'importo dei contributi da corrispondersi in base alla presente legge, nonché dell'indennità di perdita percepita o da percepire a qualsiasi titolo. È in facoltà del Ministro per la marina mercantile di consentire raggruppamenti di proprietari di cui al presente comma per costruzioni in comune di unità non superiori alle 600 tonnellate di stazza lorda.
Uno speciale finanziamento potrà pure essere concesso a società cooperative per il ripristino di navi già recuperate di Stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate, quando tale ripristino risponda, a particolari necessità di carattere economico e sociale e presenti un notevole interesse per l'economia nazionale, e fino alla concorrenza di quanto occorre per ripristinare totalmente la Nino Bixio della cooperativa marinara "Garibaldi", ammettendo, inoltre, quest'ultima, a tutti i benefici indicati dalla legge per le navi di nuova costruzione, o da essere modificate o trasformate o riparate, secondo l'art. 1, e garantendole, altresì, in ogni caso, i cinquecento milioni, che per essa erano stati stabiliti sul fondo causa e alle stesse condizioni.
I finanziamenti di cui al presente articolo sono autorizzati a norma del seconda comma dell'art. 21 della presente legge e saranno eseguiti dall'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.), al quale il Tesoro dello Stato somministrerà i fondi all'uopo occorrenti, fino ad un ammontare massimo complessivo di 2000 milioni, dei quali 1000 milioni sono riservati ai finanziamenti di cui al primo comma.
Le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti, ivi compresa la durata, la misura degli interessi, ed eventuali provvigioni all'I.M.I. da corrispondere sui finanziamenti, sono deliberate dal Comitato di cui all'art. 21, secondo comma; della presente legge.
Le somministrazioni sui finanziamenti sono di regola effettuate dall'I.M.I., per conto dei committenti direttamente agli assuntori dei lavori in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori stessi e per la prima somministrazione sulla base del preventivo tecnico finanziario.
Il credito derivante dai finanziamenti è garantito da ipoteca sulla nave in costruzione od in riparazione, nonché da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa. Al privilegio si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente art. 22. Il credito può anche essere garantito da crediti certi verso lo Stato, da garanzie reali, da garanzie bancarie o personali. Il credito derivante dai finanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere garantito da ipoteca su altre navi delle cooperative finanziate, qualora ciò sia ritenuto necessario dal Ministro per il tesoro su richiesta del Ministro per la marina mercantile.
Alla pubblicità dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.
I finanziamenti di cui al presente articolo costituiscono una gestione speciale dell'I.M.I., per conto dello Stato all'infuori delle operazioni comportanti la responsabilità patrimoniale dell'istituto medesimo. Tale gestione è regolata da apposita convenzione, che sarà stipulata tra il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile e l'Istituto Mobiliare italiano.
Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449.