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LEGGE 26 febbraio 1949, n. 132

Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica" di Milano.

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Testo in vigore dal:  30-4-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica", eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528, è equiparata alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabilito dalle leggi generali e speciali.
Per quanto riguarda le imposte dirette, la equiparazione suddetta concerne esclusivamente i redditi propri dell'Ente.
I lasciti e le donazioni in favore dell'Ente sono esenti da ogni specie di imposte, tasse e tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore netto globale di successione, la quale è dovuta nella misura ridotta stabilita dall'art. 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1949

EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI