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LEGGE 26 febbraio 1949, n. 132

Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica" di Milano.

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Testo in vigore dal: 30-4-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  "Fondazione  Museo  nazionale  della  scienza e della tecnica",
eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15
novembre  1947,  n.  1528,  e'  equiparata alle Amministrazioni dello
Stato  agli  effetti  di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabilito
dalle leggi generali e speciali.
  Per  quanto  riguarda le imposte dirette, la equiparazione suddetta
concerne esclusivamente i redditi propri dell'Ente.
  I  lasciti  e  le donazioni in favore dell'Ente sono esenti da ogni
specie di imposte, tasse e tributi, fatta eccezione per l'imposta sul
valore  netto globale di successione, la quale e' dovuta nella misura
ridotta  stabilita  dall'art. 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945,
n. 90.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - GONELLA -
                                                       PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI