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LEGGE 4 febbraio 1949, n. 47

Assegnazione della somma di L. 46.855.000 occorrente per la corresponsione della maggiore indennità di carovita al personale dipendente dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma.

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Testo in vigore dal:  23-3-1949
La Camera del deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 46.855.000 a favore del Pio Istituto di Santo spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a sopperire alla maggiore spesa derivante dalla presente legge con il provento della maggiore entrata prevista dal disegno di legge n. 152, presentato al Parlamento il 29 novembre 1948 e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1949

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI