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LEGGE 4 febbraio 1949, n. 47

Assegnazione della somma di L. 46.855.000 occorrente per la corresponsione della maggiore indennità di carovita al personale dipendente dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma.

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Testo in vigore dal: 23-3-1949
La Camera del deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L.
46.855.000  a  favore  del  Pio Istituto di Santo spirito ed Ospedali
Riuniti  di Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato a sopperire alla maggiore
spesa  derivante  dalla presente legge con il provento della maggiore
entrata   prevista  dal  disegno  di  legge  n.  152,  presentato  al
Parlamento  il  29  novembre  1948 e recante variazioni allo stato di
previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1949

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - SCELBA -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI