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LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1521

Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire venti miliardi prelevate dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.

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Testo in vigore dal:  14-1-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nei territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone, e nei territori dei Comuni della provincia di Rieti, appartenenti all'ex Circondario di Cittaducale, nonché all'isola d'Elba.
La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.
Alla spesa relativa si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.