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LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1521

Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire venti miliardi prelevate dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.

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Testo in vigore dal: 14-1-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di lire venti miliardi per l'esecuzione
delle  opere  pubbliche straordinarie a pagamento non differito nelle
regioni  Abruzzi  e  Molise,  Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia  e  Sardegna,  nei  territori  dei  Comuni  appartenenti alle
province  di  Latina  e  Frosinone,  e nei territori dei Comuni della
provincia  di  Rieti, appartenenti all'ex Circondario di Cittaducale,
nonche' all'isola d'Elba.
  La  suddetta  somma  sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa,  del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1948-49.
  Alla spesa relativa si fara' fronte con prelievo dal fondo speciale
di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.