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LEGGE 6 novembre 1948, n. 1473

Proroga con modificazioni dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

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Testo in vigore dal:  19-1-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.
L'autorizzazione a permutare o vendere materiali di cui all'art. 1 del decreto predetto è estesa anche ai materali del Genio militare e dei Servizi di commissariato.