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LEGGE 6 novembre 1948, n. 1473

Proroga con modificazioni dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

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Testo in vigore dal: 19-1-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogata  fino  al  30  giugno  1949,  l'efficacia del decreto
legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei
materiali  di  artiglieria,  automobilistici,  navali  ed aeronautici
appartenenti alle Amministrazioni militari.
  L'autorizzazione  a permutare o vendere materiali di cui all'art. 1
del decreto predetto e' estesa anche ai materali del Genio militare e
dei Servizi di commissariato.