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LEGGE 24 dicembre 1948, n. 1465

Elezioni regionali.

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Testo in vigore dal:  14-1-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Province, che non fossero avvenute prima, avranno luogo il giorno 30 ottobre 1949.
Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà fissare le elezioni per date anteriori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1948

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI