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LEGGE 24 dicembre 1948, n. 1465

Elezioni regionali.

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Testo in vigore dal: 14-1-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  elezioni  dei  Consigli regionali e degli organi elettivi delle
Province,  che non fossero avvenute prima, avranno luogo il giorno 30
ottobre 1949.
  Il  Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, potra' fissare le elezioni per date anteriori.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1948

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI