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LEGGE 2 dicembre 1948, n. 1450

Modificazione dell'art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici.

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Testo in vigore dal:  11-1-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, i Provveditori alle opere pubbliche per i lavori che rientrano nei limiti di competenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono autorizzati a stipulare le convenzioni con i tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti, della direzione ed assistenza ai lavori ed a corrispondere i compensi relativi.
I fondi all'uopo occorrenti saranno iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.