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LEGGE 2 dicembre 1948, n. 1450

Modificazione dell'art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici.

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Testo in vigore dal: 11-1-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  alle disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto 9
aprile 1925, n. 583, i Provveditori alle opere pubbliche per i lavori
che  rientrano nei limiti di competenza di cui all'art. 4 del decreto
legislativo  luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono autorizzati
a  stipulare  le  convenzioni  con i tecnici privati incaricati della
compilazione dei progetti, della direzione ed assistenza ai lavori ed
a corrispondere i compensi relativi.
  I  fondi  all'uopo occorrenti saranno iscritti in appositi capitoli
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici.