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LEGGE 3 dicembre 1948, n. 1425

Norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui all'Accordo di cooperazione economica, stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America.

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Testo in vigore dal:  20-12-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alle operazioni finanziarie relative ai crediti che in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica stipulato in data 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, potranno essere concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America e da qualsiasi ente dal Governo stesso incaricato sono estese le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonché dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, salvo quanto disposto nei seguenti articoli della presente legge.