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LEGGE 3 dicembre 1948, n. 1425

Norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui all'Accordo di cooperazione economica, stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America.

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Testo in vigore dal: 20-12-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle operazioni finanziarie relative ai crediti che in applicazione
dell'Accordo  di  cooperazione  economica stipulato in data 28 giugno
1948,  ratificato  e  reso  esecutivo  con la legge 4 agosto 1948, n.
1108,   potranno  essere  concessi  dal  Governo  degli  Stati  Uniti
d'America  e  da  qualsiasi  ente  dal Governo stesso incaricato sono
estese  le  disposizioni  previste  dal  decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  11  settembre  1947,  n.  891, nonche' dal
decreto  legislativo 7 maggio 1948, n. 927, salvo quanto disposto nei
seguenti articoli della presente legge.