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LEGGE 1 ottobre 1948, n. 1386

Aumento del limite massimo di spesa per i funerali dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio.

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Testo in vigore dal:  5-12-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite massimo di L. 75 per i funerali di un sottufficiale o militare di truppa, previsto dal secondo comma del paragrafo 397 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, è elevato a L. 8000.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 ottobre 1946.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 ottobre 1948

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - GRASSI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI