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LEGGE 1 ottobre 1948, n. 1386

Aumento del limite massimo di spesa per i funerali dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio.

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Testo in vigore dal: 5-12-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite  massimo  di  L. 75 per i funerali di un sottufficiale o
militare  di truppa, previsto dal secondo comma del paragrafo 397 del
regolamento  generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio
decreto 24 dicembre 1911, e' elevato a L. 8000.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed ha effetto dal 1 ottobre 1946.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 ottobre 1948

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                  - SCELBA - GRASSI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI