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LEGGE 19 agosto 1948, n. 1210

Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il frumento, la segala e l'orzo vestito, conferiti agli ammassi.

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Testo in vigore dal:  11-10-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'imposta generale sull'entrata, stabilita una volta tanto nella misura del 4 per cento dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a partire dal 1 agosto 1948, per il frumento, la segala e l'orzo vestito conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato, e relative farine, semole e paste alimentari confezionate col solo impiego di semole e farine.