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LEGGE 19 agosto 1948, n. 1210

Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il frumento, la segala e l'orzo vestito, conferiti agli ammassi.

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Testo in vigore dal: 11-10-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'imposta  generale  sull'entrata,  stabilita una volta tanto nella
misura   del   4  per  cento  dall'art.  5  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  19  ottobre  1944, n. 348, e la relativa addizionale
straordinaria  dell'1  per  cento  prevista  dall'art.  1 del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 25 novembre 1947, n.
1283,  non  sono  applicabili,  a  partire  dal 1 agosto 1948, per il
frumento,  la  segala  e  l'orzo  vestito conferiti all'ammasso e per
quelli  importati  per conto dello Stato, e relative farine, semole e
paste alimentari confezionate col solo impiego di semole e farine.