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LEGGE 29 settembre 1948, n. 1187

Proroga delle disposizioni in materia di locazione e di sublocazione di immobili urbani.

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Testo in vigore dal:  1-10-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La data del 30 settembre 1948, indicata dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, per la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1948.
Sino a tale data è prorogata anche la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione.