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LEGGE 29 settembre 1948, n. 1187

Proroga delle disposizioni in materia di locazione e di sublocazione di immobili urbani.

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Testo in vigore dal: 1-10-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  data  del 30 settembre 1948, indicata dal decreto legislativo 5
maggio  1948,  n. 596, per la proroga dei contratti di locazione e di
sublocazione, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1948.
  Sino a tale data e' prorogata anche la disposizione dell'art. 1 del
decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle
clausole del divieto di sublocazione.