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LEGGE 12 agosto 1948, n. 1179

Determinazione della misura dell'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-settembre 1948 e dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1948.

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Testo in vigore dal:  12-10-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 480, si applicano anche per il trimestre lugliosettembre 1948.