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LEGGE 12 agosto 1948, n. 1179

Determinazione della misura dell'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-settembre 1948 e dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1948.

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Testo in vigore dal: 12-10-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 16 aprile 1948, n.
480, si applicano anche per il trimestre lugliosettembre 1948.