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LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1442

Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco conferiti all'ammasso.

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Testo in vigore dal:  7-1-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4% dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1% prevista, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a partire dal 1 dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. Analogo trattamento si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1948

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI