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LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1442

Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco conferiti all'ammasso.

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Testo in vigore dal: 7-1-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'imposta  generale  sull'entrata  stabilita  una volta tanto nella
misura  del 4% dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1%
prevista,  dall'art.  1  del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  25  novembre  1947,  n.  1283,  non sono applicabili, a
partire dal 1 dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti
all'ammasso  e  per  quelli  importati per conto dello Stato. Analogo
trattamento  si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati
dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 dicembre 1948

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI