stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1441

Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del "fondo nazionale di soccorso invernale".

nascondi
Testo in vigore dal:  24-12-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a L. 200. . . . . . . . . . . . . L. 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500 . . . . . . . . . . L. 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 . . . . . . . . . L. 100 biglietti di importo oltre L. 1000 . . . . . . . . . . . . L. 200