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LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1441

Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del "fondo nazionale di soccorso invernale".

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Testo in vigore dal: 24-12-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Ferrovie  dello  Stato  debbono  applicare, a favore del "Fondo
nazionale  di  soccorso  invernale",  un sovraprezzo sull'importo dei
biglietti,  per  i  viaggi  che  si  iniziano  in  tre  domeniche, da
stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

    biglietti di importo fino a L. 200. . . . . . . . . . . . . L. 20
    biglietti di importo da L. 201 a L. 500 . . . . . . . . . . L. 50
    biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 . . . . . . . . . L. 100
    biglietti di importo oltre L. 1000 . . . . . . . . . . . . L. 200