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LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1339

Regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse della campagna 1947-48 e disciplina della produzione e distribuzione degli oli di sanse della campagna stessa.

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Testo in vigore dal:  20-11-1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I residui delle torchiature delle olive prodotte nella campagna 1947-48, comunemente denominate sanse, i residui della lavorazione delle sanse al frullino prodotte nella stessa campagna e gli oli comunque ricavati dalle suddette sanse rimangono nella libera disponibilità di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per quanto concerne il prezzo.