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LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1339

Regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse della campagna 1947-48 e disciplina della produzione e distribuzione degli oli di sanse della campagna stessa.

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Testo in vigore dal: 20-11-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  residui  delle  torchiature  delle olive prodotte nella campagna
1947-48,  comunemente  denominate  sanse, i residui della lavorazione
delle  sanse  al  frullino  prodotte  nella stessa campagna e gli oli
comunque   ricavati  dalle  suddette  sanse  rimangono  nella  libera
disponibilita'  di  chi  ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per
quanto concerne il prezzo.