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LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1263

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1948-49.

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Testo in vigore dal:  15-11-1948
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1948

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI