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LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1263

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1948-49.

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Testo in vigore dal: 15-11-1948
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del   Ministero   dell'industria  e  del  commercio  per  l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 ottobre 1948

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI