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LEGGE 9 agosto 1948, n. 1078

Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che si trovano in particolari condizioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-8-1948 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei Comuni che per qualsiasi motivo presentano forte penuria di abitazioni e che saranno indicati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, o siano stati già indicati in applicazione di precedenti disposizioni legislative, il pretore ha facoltà di prorogare l'esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre ed indipendentemente da ogni altra proroga concessa anche a termini dell'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, numero 1461, e del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 206.
Il pretore provvede con decreto su richiesta dell'interessato e sentite le parti, tenendo conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente di quelle indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.
Anche nel caso d'inadempienza il pretore, valutate le circostanze, non è vincolato al termine di dieci giorni richiamato dal detto art. 11.