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LEGGE 9 agosto 1948, n. 1078

Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che si trovano in particolari condizioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-8-1948
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  Comuni  che  per  qualsiasi motivo presentano forte penuria di
abitazioni  e  che  saranno  indicati  con  decreto  del Ministro per
l'interno,  di  concerto  col Ministro per i lavori pubblici, o siano
stati  gia'  indicati  in  applicazione  di  precedenti  disposizioni
legislative,  il  pretore ha facolta' di prorogare l'esecuzione degli
sfratti  da immobili adibiti ad uso di abitazione, per un periodo non
superiore  a  sei  mesi,  oltre  ed  indipendentemente  da ogni altra
proroga concessa anche a termini dell'art. 12 del decreto legislativo
23  dicembre  1947,  numero  1461,  e del decreto legislativo 6 marzo
1948, n. 206.
  Il  pretore  provvede  con  decreto su richiesta dell'interessato e
sentite  le  parti,  tenendo  conto  delle particolari circostanze di
fatto  e  specialmente  di  quelle  indicate nell'art. 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.
  Anche  nel caso d'inadempienza il pretore, valutate le circostanze,
non e' vincolato al termine di dieci giorni richiamato dal detto art.
11.