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LEGGE 6 agosto 1948, n. 1095

Termine per la presentazione delle domande di concessione, con decorrenza dall'annata agraria 1948-49, di terre incolte o insufficientemente coltivate, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 e 27 dicembre 1947, n. 1710.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-8-1948 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Limitatamente alle concessioni con decorrenza dall'annata agraria 1948-49, le domande presentate dopo il 31 maggio 1948 da associazioni di contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, intese ad ottenere la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 e 27 dicembre 1947, n. 1710, non incorrono nella dichiarazione di inammissibilità prevista dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1710, semprechè la presentazione sia avvenuta o abbia luogo entro il 31 agosto 1948.