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LEGGE 6 agosto 1948, n. 1095

Termine per la presentazione delle domande di concessione, con decorrenza dall'annata agraria 1948-49, di terre incolte o insufficientemente coltivate, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 e 27 dicembre 1947, n. 1710.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 21-8-1948
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Limitatamente  alle  concessioni con decorrenza dall'annata agraria
1948-49, le domande presentate dopo il 31 maggio 1948 da associazioni
di contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti,
intese    ad   ottenere   la   concessione   di   terre   incolte   o
insufficientemente   coltivate,  ai  sensi  dei  decreti  legislativi
luogotenenziali  19  ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e
dei  decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre
1946,  n.  89  e  27  dicembre  1947,  n.  1710,  non incorrono nella
dichiarazione  di inammissibilita' prevista dal primo comma dell'art.
1  del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 27
dicembre  1947,  n.  1710, sempreche' la presentazione sia avvenuta o
abbia luogo entro il 31 agosto 1948.