stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1947, n. 1548

Modificazione dell'art. 545 del Codice di procedura civile circa il pignoramento di stipendi, salari e altre indennità dovuti per rapporti di lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-2-1948

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 545 del Codice di procedura civile 6 sostituito dai seguenti commi:
"Le somme dovute dai, privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennitè relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore".
"Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
"Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette".

Il presente decreto, munito del sigillo dello. Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 59. - FRASCA