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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1947, n. 1548

Modificazione dell'art. 545 del Codice di procedura civile circa il pignoramento di stipendi, salari e altre indennità dovuti per rapporti di lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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Testo in vigore dal: 1-2-1948
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto l'art. 545 del Codice di procedura civile;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                           Articolo unico.

  Il  terzo  comma  dell'art.  545  del  Codice di procedura civile 6
sostituito dai seguenti commi:
  "Le  somme  dovute dai, privati a titolo di stipendio, di salario o
di  altre  indennite'  relative  al  rapporto  di lavoro o di impiego
comprese  quelle  dovute  a  causa  di  licenziamento, possono essere
pignorate   per  crediti  alimentari  nella  misura  autorizzata  dal
pretore".
  "Tali  somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per
i  tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale
misura per ogni altro credito.
  "Il  pignoramento  per  il simultaneo concorso delle cause indicate
precedentemente  non  puo' estendersi oltre alla meta' dell'ammontare
delle somme predette".

  Il presente decreto, munito del sigillo dello. Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1947

                              DE NICOLA

                                                  DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1948
  Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 59. - FRASCA